Whistleblowing

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Cos’è il whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza.

In ambito nazionale la materia era fino ad oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001 (per il settore pubblico) e dal D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato) in materia di prevenzione dei reati d’impresa e dalla L. n. 179/2017.

L’aggiornamento della normativa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha aggiornato la normativa recependo in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, rafforzando le regole esistenti e ampliandone la portata. 

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, costituisce uno strumento per contrastare e cercare di prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Oggi i canali che l’impresa è tenuta a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) devono garantire la riservatezza dell’identità whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Chi può segnalare

La platea delle persone legittimate alla segnalazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, oltre quelle operanti nel settore pubblico (dipendenti, comprese le forze di polizia e il personale militare), comprende:

- i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;

- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, ovvero nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto. 

Tra i whistleblowers oggi si possono annoverare anche i “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti.

Che cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata, tra cui:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite da reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o in violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.

Le informazioni sulle segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 231/2001).

Cosa non si può segnalare

Sono esclusi dall’applicazione della normativa:

In generale il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture dell’ente. 

La procedura interna allestita da Veneto Più

Scopo

La procedura interna allestita da Veneto Più ha lo scopo di istituire un canale informativo idoneo a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento della segnalazione in forma riservata. 

La procedura mira a: 

  1. a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede; 
  2. b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione; 
  3. c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. 

Gestione

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all’OdV Avv. Piero Cecchinato, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. 

L’OdV svolge direttamente tutte le attività volte all’accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. 

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. 

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante. 

Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta e vanno indirizzate all’OdV. Per garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, la procedura prevede la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (“Riservata all’OdV”).

L’imbustamento complessivo, da chiudere a cura del segnalante, potrà essere recapitato presso lo studio dell’OdV presso Avvecomm, in via G.A. Longhin n. 11, 35129 Padova o inviata per posta.

Riscontro alla segnalazione 

La segnalazione viene poi fatta oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore. 

Su richiesta della persona segnalante indirizzata direttamente all’OdV, la segnalazione può essere effettuata mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta.

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il gestore delle segnalazioni: 

- comunica al whistleblower il ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

- intrattiene interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni;

- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

All’esito dell’istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

 

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