Il corso antincendio è obbligatorio per tutte quelle attività che hanno almeno un dipendente o collaboratore.
Il datore di lavoro deve partire dalla valutazione del rischio incendio, a seconda del lavoro svolto in azienda e dal settore di appartenenza, per questo ogni Datore di lavoro ha l’obbligo di creare una squadra antincendio di lavoratori formata all’utilizzo degli estintori, alla gestione dell’evacuazione dall’azienda dei colleghi secondo le procedure precedentemente stabilite.
Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
Corso aggiornamento antincendio - Livello 1
Il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro emanato con il D.Lgs. 81/08, identifica come obbligo del datore di lavoro la formazione delle squadre di emergenza aziendali, in particolare la formazione dell’Addetto al Primo Soccorso, indicandone le modalità di Formazione ed i contenuti del corso.
Il numero di addetti al primo soccorso non è stabilito dal Testo Unico, che si limita a dividere le aziende in tre gruppi (a seconda della percentuale di rischio connessa all’attività): a stabilire quanti addetti nominare è il datore di lavoro, sulla base dell’attività aziendale, del numero di reparti, di aree e di edifici che controlla.
La normativa di riferimento classifica le aziende ai fini della formazione in Primo soccorso in 3 gruppi di corsi primo soccorso.
L’appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro è legata al codice di tariffa INAIL, da cui deriva il codice di inabilità.
Gruppo A:
Se non rientranti nel Gruppo A, le aziende appartengono al Gruppo B (quando hanno tre o più lavoratori) oppure al Gruppo C (quando hanno meno di tre lavoratori).
La durata del corso di primo soccorso si distingue:
I corsi di aggiornamento, da tenersi ogni tre anni, durano invece 6 ore per le aziende del Gruppo A e 4 ore per le aziende del Gruppo B e C.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.
Fine gennaio 2025 primi di febbraio 2025 sarà programmato un corso di 32 ore se sei interessato dai una tua pre-adesione scrivendo a: